Si definiscono trenini turistici i complessi di veicoli finalizzati esclusivamente al
trasporto su strada di persone per interessi turistico-ricreativi e attrezzati in
modo da renderli idonei a tale utilizzazione. I trenini turistici sono complessi di veicoli con caratteristiche atipiche, ai sensi dell’art. 59 del codice della strada; essi sono composti da un autoveicolo idoneo al traino e fino a tre rimorchi, ai sensi della legge 1 agosto 2003, n. 214. Ai fini della circolazione sulla strada, come definita dall’art. 2, comma 1 del Nuovo codice della strada, per condurre i trenini turistici di cui all’art. 1 è necessario, conformemente a quanto previsto dall’art. 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003, n. 40/T, essere in possesso della patente di guida della categoria B+E se il numero complessivo dei passeggeri trasportabile è uguale o inferiore a 8, ovvero della categoria D+E se il numero complessivo dei passeggeri trasportabile è superiore a 8. I trenini turistici sono destinati esclusivamente al trasporto di passeggeri seduti.
Essi possono circolare esclusivamente su percorsi prestabiliti ed approvati dal competente ente territoriale, sentito l’ente proprietario della strada. La composizione minima in esercizio di un trenino turistico comprende l’autoveicolo e almeno un rimorchio. Guidare un trenino turistico con patente diversa dalla B+E ovvero D+E ( a seconda del numerodei passeggeri trasportabili), comporta l'applicazione dell'art. 125 del Codice della Strada( sospensione della patente da 1 a 6 mesi e sanzione di euro 155,00; il trasgressore non può essere autorizzato a condurre il veicolo fino al luogo di ricovero dato che non è abilitato alla guida di quel veicolo).