mercoledì 27 maggio 2009

trenini turistici



Si definiscono trenini turistici i complessi di veicoli finalizzati esclusivamente al
trasporto su strada di persone per interessi turistico-ricreativi e attrezzati in
modo da renderli idonei a tale utilizzazione. I trenini turistici sono complessi di veicoli con caratteristiche atipiche, ai sensi dell’art. 59 del codice della strada; essi sono composti da un autoveicolo idoneo al traino e fino a tre rimorchi, ai sensi della legge 1 agosto 2003, n. 214. Ai fini della circolazione sulla strada, come definita dall’art. 2, comma 1 del Nuovo codice della strada, per condurre i trenini turistici di cui all’art. 1 è necessario, conformemente a quanto previsto dall’art. 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003, n. 40/T, essere in possesso della patente di guida della categoria B+E se il numero complessivo dei passeggeri trasportabile è uguale o inferiore a 8, ovvero della categoria D+E se il numero complessivo dei passeggeri trasportabile è superiore a 8. I trenini turistici sono destinati esclusivamente al trasporto di passeggeri seduti.
Essi possono circolare esclusivamente su percorsi prestabiliti ed approvati dal competente ente territoriale, sentito l’ente proprietario della strada. La composizione minima in esercizio di un trenino turistico comprende l’autoveicolo e almeno un rimorchio. Guidare un trenino turistico con patente diversa dalla B+E ovvero D+E ( a seconda del numerodei passeggeri trasportabili), comporta l'applicazione dell'art. 125 del Codice della Strada( sospensione della patente da 1 a 6 mesi e sanzione di euro 155,00; il trasgressore non può essere autorizzato a condurre il veicolo fino al luogo di ricovero dato che non è abilitato alla guida di quel veicolo).

luce lampeggiante blu

Prima di tutto, occorre fare una precisazione, in quanto, tra le Forze dell'Ordine, regna, sull'argomento, incertezza.

Il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è di libera vendita e può essere acquistato da chiunque. Viene punito, ai sensi del Codice della Strada, l'utilizzo abusivo.

L'art. 177 comma 1 e 4 del Codice della Strada punisce con la sanzione da euro 78,00 ad euro 311,00 ( pagamento oltre i 60 giorni euro 155,50) il conducente di veicolo non adibito a servizio di Polizia, antincendio, autoambulanza, trasporto di plasma ed organi, che fa uso del dispositivo supplementare di allarme ovvero del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a lucelampeggiante blu.

I dispositivi utilizzati abusivamente non possono essere sequestrati dalle Forze dell'Ordine. Si deve comunque intimare al conducente di rimuoverli immediatamente e di non farne assolutamente uso.Se i dispositivi supplementari sono installati in modo permanente, si contesta anche la violazionedell'art. 71 comma 1 e 6 (Circolazione con veicolo non conforme alle prescrizioni che prevede unasanzione da euro 78,00 ad euro 311,00). Oltre ai veicoli citati, sono legittimati all'uso dei dispositivi supplementari, i veicoli della protezione civile, i veicoli del soccorso alpino e speleologico del CAI e degli organismi equivalenti della Regione Valle D'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano.Le suddette attività antincendio, di Polizia, di Protezione Civile devono essere svolte da soggetti Pubblici, per cui gli organi privati non hanno titolo ad utilizzare i dispositivi supplementari. L'installazione dei dispositivi non comporta visita e prova UMC, ma dalla carta di circolazione deve risultare il tipo di servizio o di trasporto cui il veicolo è adibito.

In definitiva un privato può liberamente acquistare il dispositivo supplementare

di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu ed utilizzarlo sul veicolo solo nelle

aree private.

mercoledì 14 gennaio 2009

FALSI LINGOTTI CREDIT SUISSE





Attenzione ai falsi lingotti in oro che riproducono quelli veri della Credit Suisse!



Qui sotto potete vedere una foto di un lingotto falso da 50 grammi.














Lingotto Falso




Nella rete potete imbattervi in lestofanti che vi suggeriscono di acquistare questi lingotti, facendovi credere che state per concludere un buon affare.


In realtà il "pacco" è assicurato!!!!!!!!


Vi sono, comunque, nel falso, delle imperfezioni che vi permettono, anche se non siete dei tecinici del settore, di distinguerlo dal vero.


Esaminiamole.


-1 Il vero lingotto riporta la scritta "Essayeur Fondeur CHI"; in quello falso il CHI diventa CEI.


-2 Il lingotto falso specifica che il peso è di 50 grammi; ma se lo pesate non supera i 32,5 grammi.


-3 Il lingotto falso non riporta stampigliato alcun numero seriale; quello vero riporta il numero di serie.




Ecco qui sotto una foto di un lingotto vero da 50 grammi.


Lingotto vero.

sottrarre vestiti dallo staccapanni è reato






Lo potete vedere nelle città.



Un grande contenitore verde adibito alla raccolta degli abiti dismessi, da destinare alle persone bisognose.
Si chiama " Lo Staccapanni".



Il nome deriva da una favola di Gianni Rodari ( Il Paese con l'Esse davanti) che, per rendere omaggio allo scrittore, voglio riportare per esteso alla fine di questo post.



In realtà lo Staccapanni non è solo un contenitore, ma un progetto della Caritas Diocesana di Genova e di altre Province, che si propone di :



- educare al rispetto dell'ambiente, attraverso la raccolta differenziata in appositi cassonetti






- educare al riuso e al contenimento dello spreco, stimolando una gestione critica dei consumi






- educare alla condivisione delle risorse, favorendo una visione solidale dei bisogni






- promuovere il lavoro debole, attraverso inserimenti protetti nel ciclo di lavoro, dallo svuotamento del cassonetto allo smistamento degli indumenti






- incentivare il volontariato, inserito nelle varie fasi del ciclo di lavoro






- sostenere la solidarietà, attraverso il finanziamento ad attività, servizi e progetti sociali.

Ultimamente, molto spesso, si vedono persone che, impunemente, sottraggono vestiti da questi contenitori.
Gli stessi soggetti, successivamente, dopo averli selezionati, rivendono i capi di abbigliamento usati, di cui si sono impossessati, in mercati abusivi.
Una sorta di guerra dei poveri, nella quale rimangono inevitabilmente sconfitti i poveri onesti, i quali, invano, attendono i vestiti dalla Caritas.
La sottrazione dei vestiti usati dai contenitori della Caritas configura il reato di furto aggravato.
L'aggravante è costituita dalla esposizione alla pubblica fede, per destinazione, dei contenitori.
Se, poi, il ladro si avvale anche di un bastone uncinato od altro strumento fraudolento, per riusicre ad estrarre i vestiti dal raccoglitore, il furto diventa pluri-aggravato.


Il Paese con l'Esse davanti


Giovannino Perdigiorno era un grande viaggiatore. Viaggia e viaggia, capitò nel paese con l'esse davanti. - Ma che razza di paese è? - domandò a un cittadino che prendeva il fresco sotto un albero. Il cittadino, per tutta risposta, cavò di tasca un temperino e lo mostrò bene aperto sul palmo della mano. - Vede questo? - E' un temperino. - Tutto sbagliato. Invece è uno "stemperino", cioè un temperino con l'esse davanti. Serve a far ricrescere le matite, quando sono consumate, ed è molto utile nelle scuole. - Magnifico, - disse Giovannino. - E poi? - Poi abbiamo lo "staccapanni". - Vorrà dire l'attaccapanni. - L'attaccapanni serve a ben poco, se non avete il cappotto da attaccarci. Col nostro "staccapanni" è tutto diverso. Lì non bisogna attaccarci niente, c'è già tutto attaccato. Se avete bisogno di un cappotto andate lì e lo staccate. Chi ha bisogno di una giacca, non deve mica andare a comprarla: passa dallo staccapanni e la stacca. C'è lo staccapanni d'estate e quello d'inverno, quello per uomo e quello per signora. Così si risparmiano tanti soldi. - Una vera bellezza. E poi? - Poi abbiamo la macchina "sfotografica", che invece di fare le fotografie fa le caricature, così si ride. Poi abbiamo lo "scannone". - Brrr, che paura. - Tutt'altro. Lo "scannone" è il contrario del cannone, e serve per disfare la guerra. - E come funziona? - E' facilissimo, può adoperarlo anche un bambino. Se c'è la guerra, suoniamo la stromba, spariamo lo scannone e la guerra è subito disfatta. Che meraviglia il paese con l'esse davanti.

lunedì 15 dicembre 2008

conducente minorenne di ciclomotore e passeggero:quale sanzione?

Premesso che il minore di anni 18 non può trasportare passeggeri su ciclomotore, analizziamo i casi che possono presentarsi e le relative sanzioni.

1. Se il minorenne trasporta un passeggero su ciclomotore non omologato per due persone, si applica l'art. 170 comma 2 e 6 del Codice della Strada ( pagamento in misura ridotta euro 70,00 e fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni).


2. Se il minorenne trasporta un passeggero su ciclomotore omologato per due persone, si applica l'art. 115 comma 4 del Codice della Strada ( pagamento in misura ridotta euro 36,00 e fermo amministrativo per 30 giorni).

martedì 9 dicembre 2008

minorenni ed infrazioni al codice della strada


Oggi parliamo delle violazioni al Codice della Strada commesse materialmente da soggetto minorenne.
Su tali infrazioni occorre fare chiarezza in quanto spesso gli organi accertatori individuano ( facendo confusione) nel verbale il minore come trasgressore/conducente, ed allo stesso viene contestata la violazione, che successivamente viene notificata al proprietario del veicolo/responsabile solidale ed all’esercente la patria potestà sul trasgressore.
Tale procedimento è errato, e, come statuito dalla Corte di Cassazione (sentenza prima sez.ne civile n° 4286/02), comporta l’invalidità del verbale.
La S.C., infatti, ha rilevato come il minore di anni 18, in quanto giuridicamente “incapace”, non possa essere destinatario di alcuna contestazione formale (art. 2 legge n° 689/81 come espressamente richiamato dall’art.195 del C.d.S.).
Pienamente responsabile della violazione è sempre e solo l’esercente la patria potestà, il quale è tenuto alla sorveglianza sul minore, e risponde in genere dei danni prodotti dallo stesso.
Ne consegue che “trasgressore” in senso tecnico è proprio l’esercente la patria potestà, e non l’incapace, che deve invece essere citato esclusivamente nella parte narrativa del verbale, ove viene anche descritto il fatto. Qui va esplicato anche, ovviamente, il rapporto intercorrente tra il conducente minore e colui al quale il verbale va contestato.
Pertanto la violazione dovrà essere imputata direttamente al genitore, individuato, si ribadisce, come trasgressore, ed al proprietario del veicolo, se soggetto diverso dall’esercente la patria potestà, come responsabile solidale.
In definitiva, la notifica al genitore di un verbale non redatto a suo carico non ha alcun valore, se non meramente conoscitivo.
Facciamo un esempio.
Se un minore trasporta un passeggero su ciclomotore, il trasgressore va individuato nel genitore esercente la potestà. Obbligato in solido è il soggetto proprietario del ciclomotore.
Nella redazione del verbale, dunque, il genitore sarà considerato trasgressore ed anche obbligato in solido se lo stesso è proprietario del ciclomotore.

sabato 18 ottobre 2008

allontanamento cittadini comunitari




Oggi voglio parlarvi dell'allontanamento dei cittadini comunitari dall'Italia, quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell'interessato (art. 21 D.Lgs. nr. 30 del 2007).

Il provvedimento di allontanamento e' adottato dal prefetto, territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, anche su segnalazione motivata del sindaco del luogo di residenza o dimora, con atto motivato e notificato all'interessato.

Il provvedimento e' adottato tenendo conto della durata del soggiorno dell'interessato, della sua eta', della sua salute, della sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con il Paese di origine.

Il provvedimento riporta le modalita' di impugnazione, nonche' il termine per lasciare il territorio nazionale, che non puo' essere inferiore ad un mese. Se il destinatario non comprende la lingua italiana, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 10.
Unitamente al provvedimento di allontanamento e' consegnata all'interessato una attestazione di obbligo di adempimento dell'allontanamento, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro degli affari esteri, da presentare presso un consolato italiano. Il provvedimento di allontanamento non puo' prevedere un divieto di reingresso sul territorio nazionale.
Qualora il cittadino dell'Unione allontanato sia individuato sul territorio dello Stato oltre il termine fissato nel provvedimento di allontanamento, senza aver provveduto alla presentazione
dell'attestazione del Consolato Italiano, e' punito con l'arresto da un mese a sei mesi e con l'ammenda da 200 a 2.000 euro.

Avverso il provvedimento di allontanamento per i motivi di cui all'articolo 21 puo' essere presentato ricorso entro venti giorni dalla notifica, a pena di inammissibilita', al tribunale ordinario in composizione monocratica in cui ha sede l'autorita' che lo ha adottato. La parte puo' stare in giudizio personalmente.

In pratica:

Il cittadino comunitario da allontanare riceva una intimazione a lasciare il territorio nazionale entro un termine che non può essere inferiore a 30 giorni.

Se non lascia il territorio nazionale commette un reato. Ma se adempie all'intimazione, lascia l'Italia, e poi vi rientra, non commette alcun reato.